Credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo

L’incentivo è volto a stimolare la spesa privata in Ricerca & Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività̀ futura delle imprese.

È un bonus fiscale riconosciuto per gli investimenti in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta:

Del 12% per le attività di Ricerca e Sviluppo e nel limite massimo di 3 milioni di euro;
Del 6% per gli investimenti in Innovazione Tecnologica e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
Del 10% per gli investimenti in Design e Ideazione estetica e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Inoltre, l’incentivo è suddiviso in tre quote annuali di pari importo utilizzabili a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Rientrano nell’agevolazione:

Spese per il personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa;

Spese per beni materiali forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati;

Spese per contratti di ricerca EXTRA – MUROS le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;

Spese per servizi di consulenza inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per contratti di Ricerca Extra – Muros ammissibili senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;

Quote di ammortamento i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, (nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale);